Legge

Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, della prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. 

TESTO UNICO 309/90 – Legge Iervolino – Vassalli”

– Sistema di regole volto a prevenire stati di tossicodipendenza e curare e riabilitare le persone tossicodipendenti.

– Sistema sanzionatorio (a carattere amministrativo e penale) in caso di detenzione di sostanze stupefacenti.

– Istituzione Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga (F.N.L.D. – oggi Fondo Sanitario Regionale) per finanziare interventi che tengano conto di tutti gli aspetti che entrano in gioco in questa complessa problematica che investe piani di sicurezza personale e sociale.

La legge distingue droghe tra “leggere” e “pesanti” secondo cinque tabelle pubblicate dal ministero della Salute:

Tabella I e III – Droghe pesanti e Barbiturici

Tabella II e IV – Cannabis (droga leggera) Benzodiazepine

Tabella V – Medicinali.

L’inserimento di una sostanza in una di queste tabelle avviene per decreto ministeriale e determina l’illeceità della sua detenzione e dunque diverse conseguenze sanzionatorie (che sono più severe per le droghe pesanti e i barbiturici rispetto alla cannabis e le benzodiazepine). La legge, comunque, distingue tra detenzione per uso personale e detenzione a fini di spaccio prevedendo nel primo caso sanzioni amministrative, nel secondo penali.

Parte delle successive informazioni sono liberamente tratte da un documento a cura di CILD – Coalizione Italiana Libertà e Diritti

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria possono procedere a controlli, perquisizioni e ispezioni personali se valutano ci sia fondata possibilità̀ di trovare sostanze stupefacenti su persone o luoghi. In questo caso gli agenti non hanno l’obbligo di una preventiva autorizzazione del Magistrato, ma possono procedere in via autonoma. Qualora ritrovino le sostanze, devono redigere un verbale di sequestro e chiederne la convalida al Pubblico Ministero entro 48 ore. In questi casi il consumatore può dichiarare che la sostanza rinvenuta è destinata esclusivamente al proprio uso personale e che si è consumatori di sostanze stupefacenti.

Nel caso in cui si proceda a perquisizione o ispezione personale si ha diritto a che tali atti siano compiuti alla presenza di un avvocato difensore o di una persona di propria fiducia prontamente reperibile.

La distinzione tra consumo e traffico non è operata nettamente dalla legge. Il Giudice – e prima ancora le forze dell’ordine – per decidere se contestare la violazione di una norma penale o amministrativa si basa su diversi elementi: la quantità di sostanza detenuta e del relativo principio attivo (THC), la presenza di coltelli o arnesi da taglio, bilancini di precisione, materiali da confezionamento (domopak, pellicole), la quantità di denaro in contante non giustificabile sulla base dei propri redditi. Per esservi uso personale il principio attivo non deve all’incirca superare 1 g /1,5 g di THC. In caso detenzione ad uso personale, le sanzioni sono di tipo amministrativo, in caso di detenzione a fini di spaccio, sono penali.

La legge stabilisce che la produzione e la detenzione a fini di spaccio prevede la reclusione: i periodi variano sia in base alla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, sia in base alla quantità coinvolta, se “modica” o più ingente. Le pene previste per lo spaccio delle droghe leggere – diminuite nel caso della “lieve entità” – sono tra i 2 e i 6 anni di carcere, più una multa. Per le droghe pesanti si va invece dagli 8 ai 20 anni.

Quando è contestata la detenzione per uso personale si riceve una convocazione per un colloquio presso la Prefettura di residenza. Se si è minorenni sono convocati anche i genitori. Al colloquio possono verificarsi le seguenti situazioni: a) ammonimento a non fare più̀ uso delle sostanze; b) sospensione e ritiro di un documento (patente, passaporto, porto d’armi, permesso di soggiorno di turismo per stranieri) per un periodo che va da uno a tre mesi. Oltre al procedimento presso la Prefettura, il consumatore riceverà̀ anche una convocazione dal Servizio per le Dipendenze per un incontro informativo. Questo colloquio è facoltativo ma, se viene intrapreso un programma educativo e tale percorso ha esito positivo, si avrà̀ la revoca delle sanzioni.

A oggi l’offerta gratuita è considerata un illecito penale, per cui passarsi uno spinello o acquistare anche per conto di altri sostanza stupefacente sono azioni considerate reato. In tali circostanze è comunque opportuno dichiarare agli agenti che l’acquisto dello stupefacente era stato precedentemente concordato per il successivo uso di gruppo. Tuttavia, per poter provare l’uso di gruppo (e dunque non la detenzione a fini di spaccio), si sarà̀ quasi sicuramente sottoposti ad un procedimento penale.

Sì, la coltivazione anche di una sola pianta, per esclusivo uso personale, è considerata reato quando la pianta possegga efficacia drogante (vale a dire presenza di THC) anche minima. Non è invece punibile la detenzione di semi o di piante prive di principio attivo.

Sì. Può̀ essere coltivata la canapa sativa, purché́ le piante e le sementi utilizzate siano quelle previste e incluse nell’elenco dell’art. 17 della Direttiva Ce n. 53 del 2002. La percentuale del principio attivo di THC nelle infiorescenze delle piante di cannabis lecitamente coltivate deve essere compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%, La finalità̀ della coltivazione non potrà̀ essere però per il consumo personale. La legge italiana sulla canapicoltura prevede infatti tassativamente che la coltivazione dovrà̀ essere destinata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità̀ economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività̀ didattiche e di ricerca.

Sì. In Italia è consentito l’uso terapeutico di preparazioni magistrali a base di cannabinoidi, previa prescrizione medica non ripetibile da parte del medico di base o qualsiasi altro medico. Non è invece consentito l’uso terapeutico delle infiorescenze autoprodotte.

Secondo il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 la prescrizione di cannabis riguarda l’impiego nel dolore cronico e in quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa; l’effetto ipotensivo nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. Sempre secondo il decreto sopra menzionato, le prescrizioni si effettuano quando le terapie convenzionali o standard sono inefficaci.

Gli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada disciplinano la guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre l’articolo 187 disciplina la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le sanzioni amministrative e penali si applicano ai conducenti di qualsiasi veicolo (quindi anche ciclomotori, minicar e/o biciclette). In caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti si applicano le stesse sanzioni previste per chi risultasse positivo. Se si provoca un incidente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti le sanzioni sono aumentate da 1/3 alla metà e difficilmente si potrà̀ commutare la pena in lavori di pubblica utilità̀. Nel caso si provochi un incidente incorrendo nei reati previsti dal Codice della Strada, viene disposta la revoca della patente di guida.

Gli organi di Polizia Stradale possono effettuare accertamenti su tutti i conducenti anche in assenza di sintomi caratteristici, con lo scopo di accertare l’eventuale uso di alcol e/o sostanze stupefacenti. Per verificare l’eventuale stato di ebbrezza viene utilizzato l’etilometro, in caso di positività al termine della prima prova, sarà necessario procedere a successive due prove con il medesimo strumento. La Legge 120 del 29 luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” ha previsto un tasso alcolemico ZERO, quindi è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche, per le seguenti categorie di conducenti: – giovani di età inferiore a 21 anni (anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida), neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B. Per tutti gli altri conducenti, l’eventuale tasso alcolemico non deve superare lo 0,5 g/l.

Sono diverse le sanzioni previste dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale:

– L’accertamento di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico uguale o inferiore a 0,5 g/l da parte di conducenti appartenenti alle categorie sopradescritte (giovani con meno di 21 anni e patentati da meno di 3 anni) costituisce un illecito amministrativo e comporta una sanzione pecuniaria da 155 a 624 euro. La sanzione viene raddoppiata qualora il conducente abbia provocato un incidente stradale. E’ prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente; non c’è la confisca del veicolo. Oltre la soglia di 0,5 g/l si applicano le medesime sanzioni previste per le altre categorie di conducenti, aumentate, secondo la fascia di ebbrezza, da un terzo alla metà.

– Per tutte le altre categorie, non è considerata reato (depenalizzazione) la guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non oltre lo 0.8 g/l, ma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti sulla patente.

– Nei casi in cui viene rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e inferiore a 1,5 g/l si commette un reato e sono previsti: sanzione amministrativa da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno, decurtazione di 10 punti sulla patente di guida.

– Con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l si commette un reato e si prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro, un periodo di arresto che va da un minimo di 6 mesi ad 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, decurtazione di 10 punti sulla patente di guida. E’ prevista la confisca del veicolo; se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione della patente di guida viene raddoppiata.

Per quanto riguarda la guida in stato di alterazione da stupefacenti, a differenza dell’alcol, non è previsto un limite di principio attivo nel sangue o nelle urine che attesti il livello di incidenza di tale principio attivo sull’organismo umano. Si è spesso assistito alla contestazione di tale norma a persone che non fossero in stato di alterazione al momento della guida, ma che fossero risultate positive ai controlli negli ospedali sulla presenza di metaboliti delle sostanze stupefacenti nel sangue o nelle urine. Proprio relativamente a tale accertamento sulle urine va sottolineato che alcune sostanze stupefacenti hanno un tempo di latenza molto lungo – l’hashish e la marijuana fino a 30 giorni – per cui i giudici sono giunti ad assolvere quelle persone per cui era stata esclusivamente rilevata una positività̀ ai controlli ma non era stata disposta una consulenza medica o tossicologica, o una visita che attestasse lo stato di alterazione al momento del controllo. Le sanzioni previste sono: multa da 1.500 a 6.000 euro; arresto da 6 mesi a 1 anno; confisca del veicolo se non è intestato al conducente; sospensione della patente da 1 anno a 2 anni (raddoppiata se il veicolo non è intestato al conducente); decurtazione di 10 punti dalla patente; sanzioni pecuniarie aumentate da 1/3 alla metà se il reato è commesso dalle 22 alle 7. Le sanzioni sono aumentate da 1/3 alla metà per: conducenti con meno di 21 anni; neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B; conducenti professionali durante il servizio (conducenti di autobus, tassisti, conducenti di mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e conducenti mezzi da 10 o più posti).